La Kúria ha annullato l'arresto di György Budaházy e ne ha ordinato la supervisione penale. Ha stabilito che non può lasciare la proprietà in cui risiede e ha ordinato l'uso di un dispositivo tecnico per tracciare i suoi movimenti, ha annunciato venerdì il Foro giudiziario supremo.

L'annuncio pubblicato sul sito web della Kúria menziona solo per monogramma l'ordinanza emessa nel procedimento in corso contro B. Gy. ei suoi associati per il reato di terrorismo e altri reati.

Nel motivare la sua decisione, la Corte ha spiegato: il Tribunale Capitale ha giustamente stabilito che la pena detentiva di 17 anni inflitta con una sentenza non definitiva comporta il rischio di evasione e nascondimento, e il fatto che l'imputato è stato interrogato come indagato per un nuovo reato punibile con la reclusione aumenta il rischio di recidiva.

Allo stesso tempo, l'imputato ha mostrato un comportamento impeccabile nel corso del procedimento - proseguono - ha ottemperato alle citazioni in giudizio ed è rimasto a disposizione anche quando non è stato legalmente condannato ad una pena detentiva di analoga durata. Secondo la Corte, il rischio di recidiva è ridotto dal fatto che il nuovo interrogatorio di György Budaházy si è svolto in modo tale che sono trascorsi dieci anni tra gli atti alla base dell'attuale procedimento e il nuovo sospetto, e poi altri tre erano passati anni prima che l'accusato fosse sospettato nel nuovo caso.

La Corte ha anche evidenziato che in sede di periodico riesame della giustificazione dell'arresto, va sempre approfonditamente indagata se gli obiettivi da raggiungere possano essere raggiunti con una misura coercitiva più blanda e restrittiva della libertà personale. Ciò è particolarmente rilevante se il procedimento penale è significativamente prolungato. Ciò non cambia anche se l'imputato non è soggetto alla misura coercitiva più severa che lo priva della libertà personale per tutta la durata del procedimento.

Lo scopo delle misure coercitive è sempre quello di garantire la regolarità del procedimento: che l'imputato non scappi o si nasconda durante il procedimento, o che non commetta un altro reato durante il procedimento, ha evidenziato la Corte. Aggiungevano: in caso di estrema protrazione del procedimento, si fa valere l'obbligo di utilizzare la misura coercitiva più blanda con la minima restrizione di libertà per assicurare il fine processuale da raggiungere. Al fine di eliminare questi pericoli, l'uso della supervisione penale in questo caso è appropriato, hanno concluso.

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Foto: MTI/Noémi Bruzák